ZES
L’Agenzia delle Entrate con atto recante “Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207” ha stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata. Maggiori informazioni nell’Allegato 475.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.39 del 12 febbraio u.s. recante “Credito d’imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività agricola ed attività di agriturismo e che si avvalgono di lavoratori dipendenti – art. 1, comma 21 legge 23 dicembre 2014, n. 190 “ ha chiarito che potrà fruire, del credito d’imposta IRAP (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 10 per cento dell’imposta lorda se nella conduzione del fondo si è avvalso di lavoratori dipendenti esclusivamente nell’esercizio dell’attività di “coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo” e che non ha impiegato lavoratori dipendenti nell’esercizio dell’ attività di agriturismo.
Il documento è stato inviato agli Associati
