RIVALUTAZIONE TERRENI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Il  DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze(GIORGETTI) comunicato alla presidenza il 30 ottobre 2023 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” all’art. 12 è prevista la (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati) o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024rideterminati con le aliquote delle imposte sostitutivepari entrambe al 16%
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti li interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2023.

PROFESSIONALMENTE IMPORTANTE
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse equiparate) ed enti non commerciali  al di fuori del regime d’impresa e dunque entro il 1 luglio p.v. si potranno affrancare i terreni in proprietà al 1° gennaio 2019 con il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Entro i termini su citati il professionista dovrà redigere ed asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno, rideterminando così il valore da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile al momento della futura vendita del bene e l’interessato dovrà così versare l’imposta sostitutiva la cui aliquota d’imposta è stata determinata all’ 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate e 10% per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate e terreni il cui valore affrancato concorrerà  nella determinazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere a) e b), c) e c-bis), TUIR.

AsPerA

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