USI CIVICI

PROFESSIONALMENTE IMPORTANTE
USI CIVICI, UNIVERSITÀ AGRARIE E LA LEGGE 168/2017

E’ il titolo del convegno organizzato dal Lions Club distretto 108L, in collaborazione con i Comuni di Canale e Tolfa e che, come da programma allegato, si è svolto sabato 23 marzo, ore 16.00 a . Canale Monterano  – Sala Gasperini – Piazza Tubingen . 

As.Per.A. è stata rappresentata dal Collega Per.Agr. Alessandro Alebardi, Presidente del Centro Studi di Ager Publicus  (https://www.agerpublicus.it/ ) che ha effettuato l’intervento che integralmente riportiamo.

*****************
UNA NUOVA LEGGE NAZIONALE PER LA TUTELA DEI DOMINI COLLETTIVI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Sono un perito agrario, perito demaniale della Regione Lazio operante fin dal 1981 in materia di usi civici e Presidente del Centro Studi di AGER PUBLICUS, associazione culturale a livello nazionale formata dai periti demaniali e non solo.
La legge n. 168/2017, senza però abolire o modificare la legge fondamentale del 1927, la n. 1766, ha emanato norme regolatrici nella materia fino ad oggi conosciuta unanimemente come usi civici, cambiandone la dizione in Domini Collettivi, successivamente, fortemente caratterizzata dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 2018.
Sono state valorizzate le Comunità originarie titolari di tali terre e delle servitù collettive che vi si esercitano o che vi si esercitavano, riconoscendo la loro fondamentale ed insostituibile funzione di tutela del territorio, di freno alle pretese di cementificazione del territorio.
Popolazioni e genti contadine che con il loro faticoso lavoro di tutti i giorni hanno consentito di tramandare fino ai giorni nostri l’integrità di una rilevante parte dei nostri territori.
L’originaria situazione di quella ampia parte di territorio soggetta a tale regime giuridico, nel territorio regionale del Lazio, così come anche in altre parti d’Italia, ancora parzialmente sconosciuta, rimane sostanzialmente invariata. La nuova normativa statale, così come già aveva fatto la vecchia normativa del ’27, comunque come detto ancora in vigore, ha affermato nettamente i principi mediante i quali sono stati riconosciuti i cosiddetti Domini Collettivi.
Sono state valorizzate le Comunità titolari di tali terre e diritti, ma, soprattutto, è stato riconosciuto a questi beni un’importante funzione di tutela dell’ambiente, spostando di fatto l’originaria competenza della materia nell’ambito dell’Agricoltura a, parzialmente, nell’ambito della difesa dell’Ambiente.
Con l’emanazione della cosiddetta “Legge Galasso” (legge n. 431/1985), ai sensi dell’art. 1 lettera “h”, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”. Sostanzialmente è stata riconosciuta agli usi civici (domini collettivi) la qualità di beni ambientali, che ha conferito agli stessi un’inaspettata e importante funzione di protezione e garanzia d’integrità del territorio, sotto l’ombrello protettivo della loro inalterabile destinazione data dalla legge del ’27.
Tale importante funzione è stata poi confermata dal codice dei beni culturali e del paesaggio – meglio conosciuto quale “Codice Urbani” – in cui le “aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici” venivano enunciate dall’art. 142, comma 1, lettera h.
L’importante normativa confermava agli usi civici (domini collettivi) la qualità di beni ambientali, con la funzione di protezione e garanzia 2 d’integrità del territorio, attraverso la loro inalterabile destinazione data dalla nuova legge attraverso i forti presidi di cui alla cosiddetta regola delle quattro “i”: inalienabilità, indivisibilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità. Avvenuto finalmente il riconoscimento dell’inderogabile valenza degli usi civici (domini collettivi), ai fini di una corretta programmazione dell’uso del territorio, della gestione ambientale e delle risorse territoriali, produttive e della qualità della vita, si rende necessario, naturale ed improrogabile, da parte degli Enti locali che hanno competenza sulla pianificazione urbanistica, formare e aggiornare in termini di certezza le relative “banche dati”, attraverso la redazione d’apposite ed approfondite “Analisi del Territorio” e della “Carta degli usi civici”.
Tali documenti tecnici sono essenziali, propedeutici alla redazione degli strumenti urbanistici di ogni singolo Comune, per non fare venire meno qualunque intento di programmazione e di gestione urbanistica ed ambientale, non rispettoso delle leggi in materia di usi civici e domini collettivi.
È anche importante e necessario indicare correttamente nella certificazione della destinazione urbanistica rilasciata dagli Uffici comunali, per soli fini urbanistici, l’eventuale esistenza del cosiddetto vincolo degli “usi civici”.
La figura professionale del Perito Demaniale (Perito Agrario, Dottore Agronomo, salvo altri), che da sempre è in prima linea nello svolgimento delle operazioni di accertamento e liquidazione degli usi civici, può rivestire una fondamentale importanza per assolvere a tale importante necessità.
Egli, infatti, avendone le competenze e la giusta esperienza, può offrire le proprie conoscenze tecniche, storiche e giuridiche alle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali per la formazione dei documenti urbanistici.
Il Perito Demaniale può occuparsi, come in alcune Regioni già accade, di predisporre le cosiddette “Analisi del Territorio”, propedeutiche alla redazione degli strumenti urbanistici, che devono indicare sul territorio di ogni singolo comune le terre soggette agli usi civici e quelle appartenenti ai domini collettivi.
Si propone, pertanto, una nuova legge nazionale che, sull’esperienza fatta da alcune Regioni, nel tentativo di sopperire alle carenze legislative nazionali – prima fra tutte la Regione Lazio, con la legge regionale n. 1 del 1986 e s.m.i., che fino ad oggi ha ben funzionato, ma anche altre Regioni tra le quali, in prima linea, il Veneto con la l.r. n. 31 del 1994 – vada a regolamentare per tutto il territorio nazionale il rispetto della tutela ambientale dei beni soggetti agli usi civici e di quelli appartenenti ai domini collettivi ai fini di una corretta pianificazione urbanistica.
I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, devono essere tenuti al rispetto delle finalità di salvaguardia della destinazione delle zone appartenenti ai domini collettivi e di quelle gravate dagli usi civici, in conformità della loro classificazione, con lo scopo di garantire la loro conservazione e tutela. 3 La destinazione a scopo edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale od industriale della zone appartenenti ai domini collettivi e gravate dagli usi civici deve essere normalmente esclusa, salvo che, in via straordinaria, la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del territorio comunale, attraverso gli istituti del mutamento di destinazione d’uso e della sclassificazione, non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle suddette zone, e sempre che sussista la possibilità della conservazione e rigenerazione dei domini collettivi e degli usi civici in altri ambiti territoriali del Comune.
Le criticità che saranno riscontrate, attraverso la formazione della cosiddetta “Analisi del Territorio”, completa della “Carta degli usi civici”, ai fini dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, dovranno essere sottoposte all’attenzione della competente Struttura regionale, di concerto con quella statale (Ministero dell’Ambiente), la quale deve provvedere obbligatoriamente al rilascio di un parere vincolante in merito alla tutela del territorio, ai sensi della nuova legge sui domini collettivi, della vecchia legge del 1927 e ai sensi della nuova legge che auspico possa essere al più presto emanata.
Perito Demaniale Per. Agr. Alessandro Alebardi

Platea
Alessandro Alebardi
Presidenza Convegno

AsPerA

Leave a Reply

Your email address will not be published.