IVA E SPESE

FALLIMENTO :RINUNCIA CREDITO IVA

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.203 recante “IVA – fallimento – rinuncia unilaterale al credito – emissione nota di variazione – articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972” ritiene che la ”rinuncia unilaterale al credito” non si possa esercitare nei confronti del ”Fallimento” perché non può essere ”assimilata” ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA e che quindi non si possa rinunciare univocamente al credito IVA per emettere nota credito e recuperare l’imposta.
La relativa documentazione verrà inviata agli Associati

SALDO IVA 2022
Sinteticamente ricordiamo che dalla Dichiarazione IVA 2023 emerge l’importo che dovrà essere versato a saldo IVA per l’anno 2022 entro il 16 marzo 2023, dovuto se almeno di € 10.33 (arrotondato a € 10.00) effettuato tramite modello F24 con il codice tributo 6099, in unica soluzione o a rate con l’applicazione deggli interessi mensili dello 3.33% .

CORRISPOSTE A TITOLO RISARCITORIO
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 2019.recante “OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Trattamento, ai fini IVA, delle somme corrisposte a titolo risarcitorio – articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 “ ha chiarito che le somme versate a titolo risarcitorio o per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per interessi sono escluse dal campo IVA in quanto non concorrono a formare la base imponibile.
Il documento è stato inviato agli Associati

AsPerA

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