PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI 2023
Il MASAF ha pubblicato in GU il il decreto recante “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023” che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2023, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge come da decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Piano strategico della PAC 2023 – 2027, salvo quanto previsto al comma 2 e disciplina altresì i criteri e le modalità d’intervento del Fondo di cui all’art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021.
Il decreto detta la disciplina per il sostegno pubblico per la campagna 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 nei limiti delle risorse disponibili.
Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2023, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1.
Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2.
Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell’allegato 3.
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali +avversità di frequenza + avversità accessorie);
b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno una avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);
c) polizze che coprono almeno due delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);
d) polizze sperimentali nei termini stabiliti all’allegato 4.
La documentazione, verrà inviata agli Associati